Deliberazione Giunta Regionale 21 giugno 2006, n. 8/2772
Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in
attuazione dell'art.14, c. 2, r.r. n. 4/2006
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 «Disciplina dello smaltimento
delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione
dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.
26»;
Visto in particolare l’articolo 14, comma 2 del regolamento, che pone in capo
alla Giunta regionale l’approvazione delle direttive per l’accertamento
dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia di cui all’articolo 3, comma 3
del regolamento stesso;
Vista la «Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda
pioggia in attuazione dell’articolo 14, comma 2 del regolamento regionale 24
marzo 2006, n. 4», allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione (Allegato A);
Dato atto che il dirigente dell’unità organizzativa proponente ritiene
l’allegata direttiva corrispondente alle previsioni normative;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera
Per i motivi richiamati in premessa e qui integralmente recepiti
1. Di approvare la «Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque
di seconda pioggia in attuazione dell’articolo 14, comma 2 del regolamento
regionale 24 marzo 2006, n. 4», che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione (Allegato A).
2. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del presente atto e del relativo Allegato A.
Allegato A - Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di
seconda pioggia in attuazione dell’articolo 14, comma 2 del regolamento
regionale 24 marzo 2006, n. 4»
1. Premessa
L’articolo 14, comma 2 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4
«Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle
aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26» (di seguito regolamento) demanda alla Giunta
regionale l’approvazione delle «direttive per l’accertamento dell’inquinamento
delle acque di seconda pioggia di cui all’articolo 3, comma 3».
Il richiamato articolo 3, comma 3 prevede che «la formazione, il convogliamento,
la separazione, la raccolta e lo scarico delle acque di seconda pioggia sono
soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora provengano dalle
superfici scolanti di cui al comma 1, lettere a) e b) e l’Autorità competente
accerti l’inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione,
derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti
intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant’altro accatastato o
depositato sulle superfici stesse».
Nei casi accertati l’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del
regolamento, determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di
acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del
regolamento.
2. Acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni del regolamento
Presupposto essenziale per l’applicazione del disposto di cui al richiamato
articolo 3, comma 3 è la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:
• superfici scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
b) del regolamento;
• stoccaggio sulle indicate superfici, fermo restando il rispetto delle
specifiche discipline interessanti le situazioni in argomento, di materie prime,
prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o di altri accatastamenti o
depositi attraverso i quali le acque meteoriche percolino o possano percolare,
con conseguente inquinamento delle acque di seconda pioggia da sostanze
asportate o in soluzione.
L’inquinamento da sostanze asportate o in soluzione di cui al secondo punto è da
ricondurre allo stoccaggio sulle superfici scolanti dei materiali di cui
articolo 3, comma 3 e non al carico, scarico, trasporto e movimentazione dei
materiali stessi, operazioni alle quali si applicano, in presenza delle sostanze
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del regolamento, le disposizioni
previste dal medesimo con riferimento alle acque di prima pioggia.
Gli stoccaggi sulle superfici scolanti che possono dare origine a inquinamento
delle acque di seconda pioggia sono essenzialmente:
• lo stoccaggio di liquidi classificati come pericolosi o di rifiuti liquidi. Si
tratta di casi in cui è imposto l’obbligo dell’adozione di bacini di
contenimento che comportano la raccolta integrale (prima e seconda pioggia)
delle acque meteoriche di dilavamento;
• lo stoccaggio di materiali solidi sfusi, con esclusione di quelli stoccati in
idonei contenitori chiusi. In tale situazione deve essere valutata la
possibilità di rilascio di sostanze inquinanti da parte dei materiali stessi.
Per la valutazione della possibilità di rilascio di sostanze inquinanti sono da
considerare, salvo dimostrazione contraria, le seguenti tipologie:
• tutti i tipi di rifiuti, ad eccezione dei rifiuti inerti e dello sfalcio del
verde;
• i materiali idrosolubili;
• i materiali putrescibili;
• i materiali totalmente o parzialmente pulverulenti;
• i materiali le cui superfici sono o possono essere contaminate (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: contenitori vuoti e non lavati, sfridi
metallici contaminati da oli e attrezzature contaminate da prodotti solubili.
Non sono da considerare, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo,
materiali metallici non contaminati, materiali da costruzione, pallets e
contenitori puliti).
In conformità all’articolo 9, comma 6 del regolamento, la presenza di stoccaggi
di liquidi e di materiali solidi sfusi deve essere dichiarata nella domanda di
autorizzazione, unitamente alle informazioni inerenti l’ubicazione e le
caratteristiche degli stoccaggi.
La domanda deve inoltre indicare se dalla presenza di stoccaggi può derivare
l’inquinamento delle acque di seconda pioggia o, nel caso contrario, riportare
le motivazioni a sostegno.
L’Autorità competente procede alla verifica di quanto sopra sulla base dei
criteri di cui ai punti 3 e 4.
3. Stoccaggi di materiali dichiarati contaminanti
Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all’articolo 3, comma
1, lettere a) e b) ritengano che possa sussistere contaminazione delle acque di
seconda pioggia per la presenza di stoccaggi di materiali, non occorre procedere
a accertamenti analitici se in sede di autorizzazione sono proposti interventi
idonei a prevenire tale inquinamento o a raccogliere e trattare tutta l’acqua
meteorica di dilavamento, quali:
• copertura delle superfici di stoccaggio, con l’adozione di tettoie o altri
sistemi analoghi;
• eliminazione del percolamento delle acque meteoriche, con l’adozione di
contenitori (container e simili) chiusi e/o coperti;
• predisposizione di cordolatura (o sistema equivalente per separare le acque
meteoriche di percolamento dalle rimanenti) attorno alle superfici di
stoccaggio, raccolta integrale delle acque meteoriche di percolamento e loro
trattamento (anche congiuntamente alle acque di prima pioggia provenienti da
altre superfici scolanti soggette alle disposizioni del regolamento).
Nella fattispecie di cui sopra il controllo dell’autorità competente è
indirizzato a verificare la conformità degli interventi realizzati con quanto
dichiarato nella domanda di autorizzazione.
Per superfici di stoccaggio per le quali non è possibile la realizzazione dei
predetti interventi, nella domanda di autorizzazione può essere proposto che le
disposizioni del regolamento siano applicate solo a una parte della quantità
totale di acque di seconda pioggia, fissandola o come portata massima da avviare
alla raccolta (tramite l’utilizzo di un separatore a stramazzo) o come
quantitativo massimo da raccogliere (la separazione delle acque residue di
seconda pioggia deve avvenire con modalità analoghe a quelle previste dal
regolamento relativamente alle acque di prima pioggia). La proposta deve essere
giustificata con riguardo al tempo di ritorno dell’evento meteorico di
riferimento e alla residua presenza di inquinanti nelle acque di seconda
pioggia. In tale caso l’autorità competente può prescrivere l’adozione di un
apposito sistema di controllo. In particolare, può essere prescritta la
realizzazione di un pozzetto per le acque di seconda pioggia residue,
immediatamente a valle della separazione. Il pozzetto deve avere dimensioni
minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di
50 cm per consentire l’accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad
eseguire il prelievo dei campioni. Gli accertamenti sono di norma eseguiti,
durante l’evento meteorico, con campionamenti istantanei. A evento meteorico
concluso l’accertamento può essere effettuato sulle acque accumulate nel
pozzetto.
Qualora gli accertamenti evidenzino il superamento dei valori limite di
emissione di cui all’articolo 7 del regolamento, il soggetto responsabile deve
porre in atto ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento.
4. Stoccaggi di materiali dichiarati non contaminanti
Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all’articolo 3, comma
1, lettere a) e b) ritengano che non possa sussistere contaminazione delle acque
di seconda pioggia per la presenza di stoccaggi di materiali, la domanda di
autorizzazione deve riportare le motivazioni a sostegno, con riferimento alle
caratteristiche dei materiali stoccati e agli esiti di eventuali prove di
rilascio sui materiali stessi e/o di eventuali analisi sulle acque di
percolamento di stoccaggi similari.
In tali casi l’autorità competente può prescrivere l’adozione di un apposito
sistema di controllo. In particolare, può essere prescritto di fornire, entro un
tempo prefissato, analisi rappresentative delle caratteristiche delle acque di
seconda pioggia e la realizzazione, rispettando i requisiti di cui al punto 3,
di appositi pozzetti di campionamento per gli eventuali accertamenti da parte
dell’autorità stessa.
Gli accertamenti sono di norma eseguiti, durante l’evento meteorico, con
campionamenti anche istantanei, dopo il riempimento della vasca di prima pioggia
e il conseguente inizio della derivazione delle acque di seconda pioggia. A
evento meteorico concluso l’accertamento può essere effettuato sulle acque
accumulate nel pozzetto.
Qualora gli accertamenti evidenzino il superamento dei valori limite di
emissione di cui all’articolo 7 del regolamento, il soggetto responsabile deve
porre in atto le ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o
trattamento, in conformità a quanto riportato al punto 3.
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